Statuto della “Associazione Raffaele Ajello - Storia Società e Diritto – ETS”
C.F. 96043260635

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
  1. È costituito, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “ASSOCIAZIONE RAFFAELE AJELLO – STORIA SOCIETÀ E DIRITTO – ETS”. Tale associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
  2. L’Associazione ha sede nel Comune di Pozzuoli (Na) alla Via Napoli n. 63.
  3. L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 2

UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL’ACRONIMO “ETS” O DELL’INDICAZIONE DI ENTE DEL TERZO SETTORE
  1. L’Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  2. La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.
  3. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall’autorità competente, che determinino una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comportano modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3

SCOPO - ATTIVITA'

1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di persone e famiglie in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione, di lavoratori, volontari e beneficiari delle azioni mutuali, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

2. L’Associazione, senza fine di lucro, promuove:
– l’attività di ricerca su temi riguardanti la cultura giuridica e la storia del diritto;
– la collaborazione, il confronto, gli incontri scientifici tra gli studiosi e la pubblicazione di ricerche;
– l’approfondimento e lo sviluppo degli interessi scientifici perseguiti da Raffaele Ajello, durante ed oltre la sua esperienza accademica, e delle metodologie adottate nei suoi scritti;
– l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale in via continuativa, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati e/o associazioni che operino nel settore dell’istruzione e della formazione;
– l’organizzazione e la gestione di attività culturali e di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, con particolare attenzione alle dinamiche giuridiche, socio-istituzionali e politico-economiche dell’età moderna e contemporanea;
– la formazione extra-scolastica, finalizzata al successo formativo e professionale e al contrasto della povertà educativa della popolazione adulta;
– la diffusione e lo sviluppo della cultura della legalità, del rispetto della dignità umana, della nonviolenza e dell’etica professionale;
– la conoscenza e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché il potenziamento delle pari opportunità e della solidarietà sociale.
3. L’Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
– preparare seminari e/o convegni previamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
– sostenere la formazione culturale e professionale di giovani ricercatori negli studi storici e storico-giuridici;
– istituire borse di studio;
– promuovere la pubblicazione di studi, edizioni critiche, documenti, ricerche, anche in forma elettronica;
– avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, di un sito WEB.
4. L’Associazione potrà compiere tutte le attività e le operazioni che si renderanno necessarie e utili per il conseguimento degli scopi associativi, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.

ARTICOLO 4

ASSOCIATI

1. Sono ammessi a partecipare all’Associazione, quali Associati, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, italiani e, nel rispetto delle leggi, stranieri che abbiano accettato le regole recate dal presente Statuto, interessati alla ricerca storico-giuridica e che condividono gli scopi associativi come esposti all’articolo precedente. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.
2. Le domande di ammissione sono indirizzate al Consiglio Direttivo e approvate dallo stesso Consiglio. L’eventuale diniego sarà motivato. In caso di rigetto della domanda, l’Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità e l’indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere ogni eventuale avviso, impegnandosi a versare la quota associativa.
4. L’Associazione riconosce al suo interno due categorie di Associati:
• fondatori: che hanno partecipato alla ideazione e/o alla costituzione dell’Associazione e versano la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
• ordinari: che non hanno partecipato alla ideazione e/o al- la costituzione dell’Associazione e versano la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
5. L’ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
7. Gli Associati hanno diritto di eleggere i candidati agli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di essere in- formati in merito alle attività dell’Associazione.
I medesimi, altresì, hanno l’obbligo di versare, nei termini stabiliti dall’Assemblea e, comunque, prima della partecipazione all’Assemblea che approva il bilancio, la quota associativa; e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni approvati dall’Assemblea.
8. Gli Associati svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale e gratuito, salvo minimi e documentati rimborsi spese, senza fini di lucro, anche indiretto.

ARTICOLO 5

MORTE, RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO
  1. La qualità di Associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
  2. L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inoltrata al Consiglio Direttivo anche tra- mite posta elettronica.
  3. L’Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ARTICOLO 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente;
  • i Presidenti emeriti;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere.
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’incarico.
  2. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l’Associazione dovrà tenere: a) il Libro degli Associati; b) il Libro dei Verbali dell’Assemblea; c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA
  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento del- la quota associativa.
  2. È convocata, anche fuori della relativa sede, purché nel territorio nazionale, o in videoconferenza su piattaforma online, almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto, da inviare, anche con messaggio di posta elettronica, purché sia verificata e conservata la prova della ricezione del messaggio stesso, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è, inoltre, convocata, a richiesta di almeno un quinto (1/5) degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, incluse le vicende di eventuale trasformazione, fusione o scissione, e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 8

COMPITI DELL'ASSEMBLEA
  1. L’Assemblea deve:
  • approvare il conto consuntivo e preventivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nonché, su proposta di questo, i Presidenti emeriti diversi dai Presidenti uscenti;
  • approvare annualmente l’operato del Consiglio;
  • discutere il tema dei seminari e dei convegni organizzati dall’Associazione;
  • deliberare in via definitiva sulla esclusione degli Associati;
  • deliberare su quanto altro demandatole per legge o per Statuto.

ARTICOLO 9

VALIDITA' ASSEMBLEA
  1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
  2. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi in un altro giorno prestabilito, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
  3. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Associato. La delega non può essere conferita all’Associato che sia anche componente del Consiglio Direttivo.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.
  5. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o un quarto degli associati, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti, mentre lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
  6. Il voto è palese.

ARTICOLO 10

VERBALIZZAZIONE
  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente. Nelle ipotesi di verbalizzazione delle delibere adottate dalle Assemblee in seduta straordinaria, le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.
  2. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, eletti dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni a scrutinio palese.
    • Il Consiglio elegge il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
  2. Il Consiglio si riunisce ed è convocato con le stesse modalità previste per l’Assemblea degli Associati dall’art. 6 punto 2 del presente atto.
  3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
  4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; convoca l’Assemblea degli Associati; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
  5. Il Consiglio fissa l’importo della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’indirizzo culturale, scientifico, editoriale ed amministrativo dell’Associazione e decide a tal fine l’articolazione delle attività di ricerca. Provvede all’indizione annuale della borsa di studio ed alla redazione del relativo bando di concorso.  Il Consiglio si riunisce su decisione del Presidente o su istanza di un consigliere. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei suoi componenti. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti. 
  6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
    • In caso di dimissioni o del venir meno di un consigliere per qualsiasi ragione, l’Assemblea procede ad     una nuova votazione.
  7. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
  8. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale, seguendo la procedura prima descritta.

ARTICOLO 12

BORSE DI STUDIO

L’indizione annuale della borsa di studio e la redazione del relativo bando sono curate dal Consiglio Direttivo sulla base della disponibilità finanziaria effettiva.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE - PRESIDENTI EMERITI - SEGRETARIO - TESORIERE
  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; propone la convocazione del Consiglio Direttivo; attua le delibere del Consiglio e provvede alle attività di gestione; cura la relazione annuale sullo stato dell’Associazione e sulle attività svolte e programmate, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea annuale ordinaria.
  2. Sono Presidenti emeriti i Presidenti uscenti, che vengono consultati dal Consiglio Direttivo per le questioni di maggiore rilevanza scientifica e organizzativa. 

L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualità di Socio onorario a studiosi ritenuti meritevoli. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota ordinaria e non hanno diritto di voto.

  1. Il Segretario assolve alle incombenze affidategli dal Presidente, in particolare cura la redazione e la conservazione degli atti dell’Associazione e i verbali delle riunioni e cura le convocazioni del Consiglio Direttivo su incarico del Presidente. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal più giovane dei componenti del Consiglio Direttivo.
  2. Il Tesoriere riscuote le quote associative; ha la responsabilità della custodia delle risorse dell’Associazione e ne cura la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, unicamente dal punto di vista contabile, la bozza del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione, attua le deliberazioni del Consiglio sulla gestione finanziaria dell’Associazione.

ARTICOLO 14

ORGANO DI CONTROLLO
  1. L’Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell’art.2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.
  2. L’organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  1. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 15

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 16

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dai seguenti elementi:
  • quote degli Associati;
  • contributi e sovvenzioni degli eredi del compianto Professore Raffaele AJELLO o di terzi;
  • donazioni, eredità e legati;
  • acquisti eventualmente effettuati;
  • altre entrate compatibili con la normativa in materia e l’attività svolta dall’ente.
  1. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
  2. Gli Associati convengono, altresì, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 17

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo sullo schema contabile redatto dal Tesoriere; depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’Assemblea, ove può essere consultato da ogni Associato; approvato dall’Assemblea in seduta ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.
  4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ARTICOLO 18

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 5.
  2. L’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, si obbliga a devolvere il patrimonio dell’ente ad altro Ente del Terzo Settore che svolga un’analoga attività istituzionale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 19

DISPOSIZIONI FINALI
  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e delle leggi vigenti in materia.