Statuto
ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
- È costituita, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un’associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata “RAFFAELE AJELLO -STORIA SOCIETA’ E DIRITTO”.
- L’Associazione ha sede nel Comune di Pozzuoli (Na) alla Via Napoli n. 63.
- L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea degli Associati.
ARTICOLO 2
SCOPO - ATTIVITA'
- L’Associazione, senza fine di lucro, promuove l’attività di ricerca su temi riguardanti la storia del diritto e della cultura giuridica, con particolare attenzione alle dinamiche socio-istituzionali e politico-economiche dell’età moderna e contemporanea. Favorisce l’approfondimento e lo sviluppo degli interessi scientifici perseguiti dal Professore Raffaele AJELLO, durante ed oltre la sua esperienza accademica, e delle metodologie adottate nei suoi scritti, istituendo annualmente una borsa di studio. Facilita la collaborazione, il confronto, gli incontri scientifici tra gli studiosi e la pubblicazione di ricerche.
L’Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
- promuovere la pubblicazione di studi, edizioni critiche, documenti, ricerche, anche in forma elettronica;
- preparare seminari e/o convegni previamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
- sostenere la formazione di giovani ricercatori negli studi storici e storico-giuridici;
- avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, di un sito WEB.
- L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e utili per il conseguimento degli scopi associativi.
ARTICOLO 3
ASSOCIATI
- Sono ammessi a partecipare all’Associazione, quali Associati, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, italiani e, nel rispetto delle leggi, stranieri che abbiano accettato le regole recate dal presente Statuto, interessati alla ricerca storico-giuridica e che condividono gli scopi associativi come esposti all’articolo precedente.
- Le domande di ammissione sono indirizzate al Consiglio Direttivo e approvate dallo stesso Consiglio. L’eventuale diniego sarà motivato.
- Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità e l’indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere ogni eventuale avviso, impegnandosi a versare la quota associativa.
- L’Associazione riconosce al suo interno due categorie di Associati:
- fondatori: che hanno partecipato alla ideazione e/o alla costituzione dell’Associazione e versano la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- ordinari: che non hanno partecipato alla ideazione e/o al- la costituzione dell’Associazione e versano la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- L’ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- La quota associativa non è trasmissibile.
- Gli Associati hanno diritto di eleggere i candidati agli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di essere in- formati in merito alle attività dell’Associazione.
I medesimi, altresì, hanno l’obbligo di versare, nei termini stabiliti dall’Assemblea e, comunque, prima della partecipazione all’Assemblea che approva il bilancio, la quota associativa; e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni approvati dall’Assemblea.
- Gli Associati svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale e gratuito, salvo minimi e documentati rimborsi spese, senza fini di lucro, anche indiretto.
ARTICOLO 4
MORTE, RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO
- La qualità di Associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
- L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inoltrata al Consiglio Direttivo anche tra- mite posta elettronica.
- L’Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
ARTICOLO 5
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente;
- i Presidenti emeriti;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’incarico.
- Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l’Associazione dovrà tenere: a) il Libro degli Associati; b) il Libro dei Verbali dell’Assemblea; c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6
ASSEMBLEA
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento del- la quota associativa.
- È convocata, anche fuori della relativa sede, purché nel territorio nazionale, o in videoconferenza su piattaforma online, almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto, da inviare, anche con messaggio di posta elettronica, purché sia verificata e conservata la prova della ricezione del messaggio stesso, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
- L’Assemblea è, inoltre, convocata, a richiesta di almeno un quinto (1/5) degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, incluse le vicende di eventuale trasformazione, fusione o scissione, e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ARTICOLO 7
COMPITI DELL'ASSEMBLEA
- L’Assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo e preventivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nonché, su proposta di questo, i Presidenti emeriti diversi dai Presidenti uscenti;
- approvare annualmente l’operato del Consiglio;
- discutere il tema dei seminari e dei convegni organizzati dall’Associazione;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione degli Associati;
- deliberare su quanto altro demandatole per legge o per Statuto.
ARTICOLO 8
VALIDITA' ASSEMBLEA
- Hanno diritto di intervenire in Assemblea solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi in un altro giorno prestabilito, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
- Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Associato. La delega non può essere conferita all’Associato che sia anche componente del Consiglio Direttivo.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.
- L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o un quarto degli associati, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti, mentre lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
- Il voto è palese.
ARTICOLO 9
VERBALIZZAZIONE
- Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente. Nelle ipotesi di verbalizzazione delle delibere adottate dalle Assemblee in seduta straordinaria, le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.
- Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ARTICOLO 10
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, eletti dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni a scrutinio palese.
Il Consiglio elegge il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
- Il Consiglio si riunisce ed è convocato con le stesse modalità previste per l’Assemblea degli Associati dall’art. 6 punto 2 del presente atto.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; convoca l’Assemblea degli Associati; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il Consiglio fissa l’importo della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’indirizzo culturale, scientifico, editoriale ed amministrativo dell’Associazione e decide a tal fine l’articolazione delle attività di ricerca. Provvede all’indizione annuale della borsa di studio ed alla redazione del relativo bando di concorso.
Il Consiglio si riunisce su decisione del Presidente o su istanza di un consigliere. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei suoi componenti. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o del venir meno di un consigliere per qualsiasi ragione, l’Assemblea procede ad una nuova votazione.
- È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
- Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale, seguendo la procedura prima descritta.
ARTICOLO 11
BORSE DI STUDIO
L’indizione annuale della borsa di studio e la redazione del relativo bando sono curate dal Consiglio Direttivo sulla base della disponibilità finanziaria effettiva.
ARTICOLO 12
PRESIDENTE - PRESIDENTI EMERITI - SEGRETARIO - TESORIERE
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; propone la convocazione del Consiglio Direttivo; attua le delibere del Consiglio e provvede alle attività di gestione; cura la relazione annuale sullo stato dell’Associazione e sulle attività svolte e programmate, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea annuale ordinaria.
- Sono Presidenti emeriti i Presidenti uscenti, che vengono consultati dal Consiglio Direttivo per le questioni di maggiore rilevanza scientifica e organizzativa.
L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualità di Socio onorario a studiosi ritenuti meritevoli. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota ordinaria e non hanno diritto di voto.
- Il Segretario assolve alle incombenze affidategli dal Presidente, in particolare cura la redazione e la conservazione degli atti dell’Associazione e i verbali delle riunioni e cura le convocazioni del Consiglio Direttivo su incarico del Presidente. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal più giovane dei componenti del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere riscuote le quote associative; ha la responsabilità della custodia delle risorse dell’Associazione e ne cura la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, unicamente dal punto di vista contabile, la bozza del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione, attua le deliberazioni del Consiglio sulla gestione finanziaria dell’Associazione.
ARTICOLO 13
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
- Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dai seguenti elementi:
- quote degli Associati;
- contributi e sovvenzioni degli eredi del compianto Professore Raffaele AJELLO o di terzi;
- donazioni, eredità e legati;
- acquisti eventualmente effettuati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia e l’attività svolta dall’ente.
- L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
- Gli Associati convengono, altresì, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
ARTICOLO 14
RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
- Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
- Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo sullo schema contabile redatto dal Tesoriere; depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’Assemblea, ove può essere consultato da ogni Associato; approvato dall’Assemblea in seduta ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ARTICOLO 15
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 5.
- L’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, si obbliga a devolvere il patrimonio dell’ente ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale.
ARTICOLO 16
DISPOSIZIONI FINALI
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.