Statuto

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
  1. È costituita, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice civile, un’associazione apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, denominata “RAFFAELE AJELLO -STORIA SOCIETA’ E DIRITTO”.
  2. L’Associazione ha sede nel Comune di Pozzuoli (Na) alla Via Napoli n. 63.
  1. L’Associazione ha durata illimitata, salvo anticipato scioglimento deliberato dall’Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 2

SCOPO - ATTIVITA'
  1. L’Associazione, senza fine di lucro, promuove l’attività di ricerca su temi riguardanti la storia del diritto e della cultura giuridica, con particolare attenzione alle dinamiche socio-istituzionali e politico-economiche dell’età moderna e contemporanea. Favorisce l’approfondimento e lo sviluppo degli interessi scientifici perseguiti dal Professore Raffaele AJELLO, durante ed oltre la sua esperienza accademica, e delle metodologie adottate nei suoi scritti, istituendo annualmente una borsa di studio. Facilita la collaborazione, il confronto, gli incontri scientifici tra gli studiosi e la pubblicazione di ricerche.

L’Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

  • promuovere la pubblicazione di studi, edizioni critiche, documenti, ricerche, anche in forma elettronica;
  • preparare seminari e/o convegni previamente deliberati dal Consiglio Direttivo;
  • sostenere la formazione di giovani ricercatori negli studi storici e storico-giuridici;
  • avvalersi, sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio Direttivo, di un sito WEB.
  1. L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e utili per il conseguimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 3

ASSOCIATI
  1. Sono ammessi a partecipare all’Associazione, quali Associati, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, italiani e, nel rispetto delle leggi, stranieri che abbiano accettato le regole recate dal presente Statuto, interessati alla ricerca storico-giuridica e che condividono gli scopi associativi come esposti all’articolo precedente. 
  2. Le domande di ammissione sono indirizzate al Consiglio Direttivo e approvate dallo stesso Consiglio. L’eventuale diniego sarà motivato.
  3. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità e l’indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere ogni eventuale avviso, impegnandosi a versare la quota associativa.
  4. L’Associazione riconosce al suo interno due categorie di Associati:
  • fondatori: che hanno partecipato alla ideazione e/o alla costituzione dell’Associazione e versano la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • ordinari: che non hanno partecipato alla ideazione e/o al- la costituzione dell’Associazione e versano la quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
  1. L’ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  2. La quota associativa non è trasmissibile.
  3. Gli Associati hanno diritto di eleggere i candidati agli organi sociali, di essere eletti negli stessi e di essere in- formati in merito alle attività dell’Associazione. 

I medesimi, altresì, hanno l’obbligo di versare, nei termini stabiliti dall’Assemblea e, comunque, prima della partecipazione all’Assemblea che approva il bilancio, la quota associativa; e di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni approvati dall’Assemblea.

  1. Gli Associati svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale e gratuito, salvo minimi e documentati rimborsi spese, senza fini di lucro, anche indiretto.

ARTICOLO 4

MORTE, RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO
  1. La qualità di Associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
  2. L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inoltrata al Consiglio Direttivo anche tra- mite posta elettronica.
  3. L’Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ARTICOLO 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea degli Associati;
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente;
  • i Presidenti emeriti;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere.
  1. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’incarico.
  2. Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l’Associazione dovrà tenere: a) il Libro degli Associati; b) il Libro dei Verbali dell’Assemblea; c) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

ASSEMBLEA
  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento del- la quota associativa.
  2. È convocata, anche fuori della relativa sede, purché nel territorio nazionale, o in videoconferenza su piattaforma online, almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto, da inviare, anche con messaggio di posta elettronica, purché sia verificata e conservata la prova della ricezione del messaggio stesso, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3. L’Assemblea è, inoltre, convocata, a richiesta di almeno un quinto (1/5) degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, incluse le vicende di eventuale trasformazione, fusione o scissione, e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ARTICOLO 7

COMPITI DELL'ASSEMBLEA
  1. L’Assemblea deve:
  • approvare il conto consuntivo e preventivo;
  • eleggere i membri del Consiglio Direttivo, nonché, su proposta di questo, i Presidenti emeriti diversi dai Presidenti uscenti;
  • approvare annualmente l’operato del Consiglio;
  • discutere il tema dei seminari e dei convegni organizzati dall’Associazione;
  • deliberare in via definitiva sulla esclusione degli Associati;
  • deliberare su quanto altro demandatole per legge o per Statuto.

ARTICOLO 8

VALIDITA' ASSEMBLEA
  1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea solo gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
  2. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi in un altro giorno prestabilito, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
  3. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun Associato. La delega non può essere conferita all’Associato che sia anche componente del Consiglio Direttivo.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega.
  5. L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera l’approvazione di eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo o un quarto degli associati, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti, mentre lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.
  6. Il voto è palese.

ARTICOLO 9

VERBALIZZAZIONE
  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto anche dal Presidente. Nelle ipotesi di verbalizzazione delle delibere adottate dalle Assemblee in seduta straordinaria, le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio.
  2. Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri, eletti dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni a scrutinio palese.

Il Consiglio elegge il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

  1. Il Consiglio si riunisce ed è convocato con le stesse modalità previste per l’Assemblea degli Associati dall’art. 6 punto 2 del presente atto.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; convoca l’Assemblea degli Associati; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il Consiglio fissa l’importo della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l’indirizzo culturale, scientifico, editoriale ed amministrativo dell’Associazione e decide a tal fine l’articolazione delle attività di ricerca. Provvede all’indizione annuale della borsa di studio ed alla redazione del relativo bando di concorso. 

Il Consiglio si riunisce su decisione del Presidente o su istanza di un consigliere. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei suoi componenti. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti. 

  1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o del venir meno di un consigliere per qualsiasi ragione, l’Assemblea procede ad una nuova votazione.

  1. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza. Il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.
  2. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate con metodo collegiale, seguendo la procedura prima descritta.

ARTICOLO 11

BORSE DI STUDIO

L’indizione annuale della borsa di studio e la redazione del relativo bando sono curate dal Consiglio Direttivo sulla base della disponibilità finanziaria effettiva.

ARTICOLO 12

PRESIDENTE - PRESIDENTI EMERITI - SEGRETARIO - TESORIERE
  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; propone la convocazione del Consiglio Direttivo; attua le delibere del Consiglio e provvede alle attività di gestione; cura la relazione annuale sullo stato dell’Associazione e sulle attività svolte e programmate, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea annuale ordinaria.
  2. Sono Presidenti emeriti i Presidenti uscenti, che vengono consultati dal Consiglio Direttivo per le questioni di maggiore rilevanza scientifica e organizzativa. 

L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualità di Socio onorario a studiosi ritenuti meritevoli. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota ordinaria e non hanno diritto di voto.

  1. Il Segretario assolve alle incombenze affidategli dal Presidente, in particolare cura la redazione e la conservazione degli atti dell’Associazione e i verbali delle riunioni e cura le convocazioni del Consiglio Direttivo su incarico del Presidente. Nel caso di impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal più giovane dei componenti del Consiglio Direttivo.
  2. Il Tesoriere riscuote le quote associative; ha la responsabilità della custodia delle risorse dell’Associazione e ne cura la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, unicamente dal punto di vista contabile, la bozza del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione, attua le deliberazioni del Consiglio sulla gestione finanziaria dell’Associazione.

ARTICOLO 13

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
  1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dai seguenti elementi:
  • quote degli Associati;
  • contributi e sovvenzioni degli eredi del compianto Professore Raffaele AJELLO o di terzi;
  • donazioni, eredità e legati;
  • acquisti eventualmente effettuati;
  • altre entrate compatibili con la normativa in materia e l’attività svolta dall’ente.
  1. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale.
  2. Gli Associati convengono, altresì, il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

ARTICOLO 14

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
  2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  3. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo sullo schema contabile redatto dal Tesoriere; depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’Assemblea, ove può essere consultato da ogni Associato; approvato dall’Assemblea in seduta ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto.
  4. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ARTICOLO 15

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso dall’Assemblea con le modalità di cui al precedente articolo 8, comma 5.
  2. L’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, si obbliga a devolvere il patrimonio dell’ente ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI
  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.